La videosorveglianza all'interno degli edifici condominiali, in assenza di precise previsioni legislative, ha rappresentato per molto tempo uno degli argomenti maggiormente dibattuti in seno alla giurisprudenza.

Il vuoto normativo, infine, è stato colmato dalla riforma del condominio, l. n. 220/2012, che, per la prima volta si è occupata degli impianti di videosorveglianza sulle parti comuni, attraverso il nuovo art. 1122-ter. 
Con tale disposizione, il legislatore ha disciplinato la liceità dell'installazione degli impianti da parte dell'assemblea del condominio, prevedendo anche che il quorum per la validità delle deliberazioni adottate dall'assise sia "la maggioranza di cui al secondo comma dell'art. 1136", ovvero un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

Una volta deliberata l'installazione, con le maggioranze richieste ex lege, le modalità e l'acquisizione delle riprese degli spazi condominiali dovranno rispettare, ovviamente, le indicazioni dettate dal Codice della privacy e dal provvedimento generale del Garante in tema di videosorveglianza. 
Tali indicazioni sono state predisposte e pubblicate dal Garante stesso nell'apposita guida "Il condominio e la privacy", tenendo ben distinte le ipotesi in cui sia il condominio nel suo complesso a decidere di dotarsi di un sistema di videosorveglianza per le aree comuni, da quelle in cui le riprese vengono effettuate dai singoli condomini negli spazi esterni alla loro unità immobiliare:

Quando è l'assemblea condominiale a decidere di installare le telecamere per il controllo delle aree comuni, gli obblighi da rispettare sono i seguenti: segnalazione della presenza dell'impianto di videosorveglianza con appositi cartelli; conservazione delle registrazioni per un periodo limitato di tempo, di regola non superiore alle 24-48 ore (salvo necessità di tempi ulteriori, previa richiesta al Garante); ripresa esclusiva delle aree comuni (accessi, garage, ecc.), evitando, possibilmente i luoghi circostanti e i particolari che non risultino rilevanti (strade, esercizi commerciali, altri edifici, ecc.); protezione dei dati raccolti con idonee e preventive misure di sicurezza che ne consentano l'accesso alle sole persone autorizzate (titolare, responsabile o incaricato del trattamento dei dati);