Il DPO è un consulente esperto affianca il titolare nella gestione delle problematiche del trattamento dei dati personali. In tal modo si garantisce che un soggetto qualificato si occupi in maniera esclusiva della materia della protezione dei dati personali, aggiornandosi sui rischi e le misure di sicurezza, in considerazione della crescente importanza e complessità del settore. 

Il ruolo di DPO può essere affidato ad uno dei dipendenti dell'azienda ma può anche essere esternalizzato a un fornitore di servizi (libero professionista o azienda) tramite apposito contratto.
L'articolo 38 del GDPR stabilisce che il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il DPO non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione dei suoi compiti. Inoltre, il DPO non può essere rimosso o penalizzato dal titolare o dal responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti. Questo proprio a tutela della sua autonomia. 

 

Il responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento Europeo pPrivacy, è incaricato almeno dei seguenti compiti:

informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;

sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;

cooperare con l'autorità di controllo;

fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.